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Codice Deontologico
PREAMBOLO
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed
indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando
la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione
dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle
leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento comunitario; garantisce il
diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di
questi valori.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro
attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
Art. 2 Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e
proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto
della reiterazione dei comportamenti nonchè delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
Art. 3 Volontarietà dell'azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla
volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la
sanzione deve essere unica.
Art. 4 Attività all'estero e attività in
Italia dello straniero
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle
disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche paese in cui viene svolta l'attività.
Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in
Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
Art. 5 Doveri di probità, dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di
probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva
ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non
riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può
assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
Art. 6 Doveri di lealtà e correttezza
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e
correttezza.
I - L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con
mala fede o colpa grave.
Art. 7 Dovere di fedeltà
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
Art. 8 Dovere di diligenza
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
Art. 9 Dovere di segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il
segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui
fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.
I - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei
confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività
stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si
rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale
anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano
nello svolgimento dell'attività professionale.
IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione
di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un
reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e
assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente
necessario per il fine tutelato.
Art. 10 Dovere di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare
la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o
condizionamenti esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera
personale.
II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti
attinenti a detta attività.
Art. 11 Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia
richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di
fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare
attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per
la prestazione di tale attività.
Art. 12 Dovere di competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con
adeguata competenza.
I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla
prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di
particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa
con altro collega.
II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la
competenza a svolgere quell'incarico.
Art. 13 Dovere di aggiornamento
professionale
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
I - L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio
individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e
forense.
Art. 14 Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti
obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato,
e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
I - L'avvocato non può introdurre intenzionalmente al processo prove false. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale nè introdurre dichiarazioni
di persone informate sui fatti, che sappia essere false.
II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto
dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul
presupposto della medesima situazione di fatto.
Art. 15 Dovere di adempimento previdenziale
e fiscale
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo
carico, secondo le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e
tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente
previdenziale
Art. 16 Dovere di evitare incompatibilità
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla
permanenza nell'albo, e comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio
Consiglio dell'ordine.
Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in
pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano
venute meno.
Art. 17 Informazioni sull'esercizio
professionale
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del
decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
I - Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a
soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di
consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i
bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e
della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo 18 del codice
deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di
studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione,
e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già
esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio
dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di
opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi
pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli
ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari,
testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente
richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in
proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio
dell’Ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.
II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e
fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del
professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati,
attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona,
limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti,
attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di
apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare
menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio
dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e
l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della
certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per
l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell’ordine di
appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la
riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per
consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con
copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei
corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il
consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la
prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’articolo 19
del codice deontologico).
III - È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi
sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Art. 18 Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve
ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e
interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza
verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i
colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello
stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non
siano coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire
fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa;
enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei
clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di
informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
Art. 19 Divieto di accaparramento di
clientela
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni
attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o
procacciatori o altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un
onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la
presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a
terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o
incarichi.
Art. 20 Divieto di uso di espressioni
sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di
usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e
nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei
confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l'infrazione della regola deontologica.
Art. 21 Divieto di attività professionale
senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio
dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia
legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza
dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in
periodo di sospensione:dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso
possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.
TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 22 Rapporto di colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento
ispirato a correttezza e lealtà.
I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di
informativa del collega.
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad
agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della
parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato
informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie
penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un
tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di
riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega.
La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il
consenso di tutti i presenti.
Art. 23 Rapporto di colleganza e dovere di
difesa nel processo
In particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare la propria
condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile
il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra
occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio
delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o
ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.
III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le
spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio,
il mandato ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i
difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti,
nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto
dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della
strategia processuale.
Art. 24 Rapporti con il Consiglio
dell'Ordine
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle
finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal
fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza
relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che
richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur
potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una
parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse
dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce
illecito disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere
l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività
professionale.
Art. 25 Rapporti con i collaboratori dello
Studio
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto
ricevuto.
Art. 26 Rapporti con i praticanti
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a
favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata
formazione.
I - L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato
all'apporto professionale ricevuto.
II - L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel
libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a
motivi di favore o di amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti
di svolgere attività difensiva non consentita.
Art. 27 Obbligo di corrispondere con il
collega
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia
assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o
intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza
può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone
copia per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che
accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega,
senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Art. 28 Divieto di produrre la
corrispondenza scambiata con il collega
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate
con i colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento
delle prestazioni richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata
tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla
al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi
criteri di riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare
inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
Art. 29 Notizie riguardanti il collega
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del
collega avversario, e cos" l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona,
è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di
causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e
su suoi presunti errori o incapacità.
Art. 30 Obbligo di soddisfare le
prestazioni affidate ad altro collega
Salvo diversa pattuizione l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro
collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere
a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
Art. 31 Obbligo di dare istruzioni al
collega e obbligo di informativa
L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente.
Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni
dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato
l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel
modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non
appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
Art. 32 Divieto di impugnazione della
transazione raggiunta con il collega
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo
accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della
transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti
particolari non conosciuti o sopravvenuti.
Art. 33 Sostituzione del collega
nell'attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca
dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina
al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva,
perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato
avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli
elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Art. 34 Responsabilità dei procuratori,
sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento
di atti per incarichi specifici ricevuti da un collega.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile
soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi.
TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
Art. 35 Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato
che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare
l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico
può essere accettato soltanto con i consensi della parte assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.
Art. 36 Autonomia del rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel
miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e
dei principi deontologici.
I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose,
né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da
nullità.
II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del
cliente e dell'eventuale suo rappresentante.
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto
attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che
non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli
elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla
realizzazione di una operazione illecita.
Art. 37 Conflitto di interessi
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando
questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o
interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da
altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa
avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di
un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di
un nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
III - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di
avvocati o associazione professionale.
Art. 38 Inadempimento al mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile
e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali
deve darne tempestiva e motivata comunicazione all' autorità procedente ovvero
incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile
dell'adempimento dell'incarico.
Art. 39 Astensione dalle udienze
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata
dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire della alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a
seconda delle proprie contingenti convenienze.Lo avvocato che aderisca all'
estensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie
specifiche attività così come l' avvocato che se ne dissoci non può aderirvi
parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
Art. 40 Obbligo di informazione
L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto
dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o
delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione
possibili. L'avvocato è tenuto altresì" ad informare il proprio assistito sullo
svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta
l'assistito ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle
previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o
altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di
quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Art. 41 Gestione di denaro altrui
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro
ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto
per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente
conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
Art. 42 Restituzione di documenti
L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte
assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato
quando questa ne faccia richiesta.
L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della
parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del
compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
Art. 43 Richiesta di pagamento
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle spese e
il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e il
giusto compenso al compimento dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato,
in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale
riserva.
III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte assistita
delle somme riscosse per conto di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purchè siano proporzionali
al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di legge.
Art. 44 Compensazione
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte
assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al
cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei
propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si
tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di
diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita,
ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente
accettata dalla parte assistita.
Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione l'avvocato è
tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme
riscosse per conto di questa.
Art. 45 Divieto di patto di quota lite
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della
prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una
percentuale rapportata al valore della lite.
E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta
a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto
in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
Art. 46 Azioni contro la parte assistita
per il pagamento del compenso
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il
pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
Art. 47 Rinuncia al mandato
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario
fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di
un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è
responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad
informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al
mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e
all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità fermi
restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività,
indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale
comunicazione.
TITOLO IV - RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
Art. 48 Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari,
denunce o altre sanzioni, è consentita, quando tenda a rendere avvertita la
controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere;
è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate
azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Qualora si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio
studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte
può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per l'attività
prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.
Art. 49 Pluralità di azioni nei confronti
della controparte
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la
situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive
ragioni di tutela della parte assistita.
Art. 50 Richiesta di compenso professionale
alla controparte
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo
del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I - In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione
giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Art. 51 Assunzione di incarichi contro
ex-clienti
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando
sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia
estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di
utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.
I - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all'intensità del rapporto clientelare.
Art. 52 Rapporti con i testimoni
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze
oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini
previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che
seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al
rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni
difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o
l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e
agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché
sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati
autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le
informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche
nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo
del segreto, e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti
delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso
nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del
proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il
tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere
compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini
delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle
spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome
dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si
avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una
audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale
davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del
difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o
imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato
che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate
a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della
propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché della possibilità
che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla
persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso
al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non
risulta assistita, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale
sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito è
comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di
intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato
dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla
legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la
genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte.
Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono
essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha
reso informazioni né al suo difensore.
Art. 53 Rapporti con i magistrati
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto
quali si convengono alle reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in
corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale
avversario.
II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità.
III - L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze.
In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti
nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze
persone.
Art. 54 Rapporti con arbitri e consulenti
tecnici
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a
correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Art. 55 Arbitrato
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di
indipendenza e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità,
l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come
arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono
pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti
professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere
edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.
II - In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di
fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che
possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle
parti stesse all'espletamento dell'incarico.
Art. 56 Rapporti con i terzi
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei
confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale
dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto
nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere
di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere
la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri
professionali e nella dignità della professione.
Art. 57 Elezioni forensi
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad
elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con
correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità
delle funzioni.
Art. 58 La testimonianza dell'avvocato
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su
circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e
inerenti al mandato ricevuto.
I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola
sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al
mandato e non potrà riassumerlo.
Art. 59 Obbligo di provvedere
all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi.
I - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione
assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia
tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di
rispettare i propri doveri professionali.
TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE
Art. 60 Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei
principi generali espressi.

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